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Aggiornamento Dirigenti

Corso Aggiornamento dirigenti in F.A.D.

Chi è e cosa fa il Dirigente

Art. 2 D.Lgs. 81/08 definizioni

d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.

Il dirigente rappresenta una sorta di facente funzioni del datore di lavoro o suo sostituto, disponendo dell’autonomia necessaria per esercitare la propria discrezionalità.

Autonomia

La sua attività può riferirsi ad un settore specifico o all’intera azienda.

Il “ramo autonomo” dell’azienda è rappresentato da un complesso unitario di servizi che hanno la medesima finalità e che, sebbene destinati al medesimo organismo, possono assumere una configurazione indipendente attraverso l’accentramento di attività e mezzi, aventi dunque un rapporto di diretta dipendenza da questo .

Alla luce di quanto detto, è semplice comprendere la centralità di questa figura professionale all’interno della complessa realtà dell’azienda ; per far fronte ad una elevata articolazione, che frequentemente caratterizza un’impresa, può essere necessario prevedere anche una serie di dirigenti organizzati tra loro in ordine gerarchico, prevedendo sia vincoli di subordinazione che di coordinamento. Nonostante ciò, viene preservato un grado piuttosto elevato di autonomia decisionale e di responsabilità, caratteristiche imprescindibili della dirigenza a qualsiasi livello.

Responsabilità

Già con il D.Lgs. 242 , si era voluta manifestare una distinzione tra gli obblighi riservati al Datore di Lavoro e quelli che costui condivideva con i Dirigenti , individuando una differenza sostanziale tra le due figure che con il D.Lgs. 81/2008 è stata superata.

Secondo la Sez. IV della suprema Corte di Cassazione, il Legislatore ha reso responsabili i dirigenti , seppur privi di apposita delega , di una serie di questioni, anzitutto legate alla sicurezza sul lavoro.

Alla luce di quanto affermato in precedenza, il Dirigente, essendo già un delegato del Datore di Lavoro, deve occuparsi anche di questi temi, avendo le necessarie competenze e responsabilità che gli consentono di esercitare questo tipo di priorità. A tal proposito, la sentenza n. 1238 della Corte di Cassazione Sez. IV ha indicato che: il controllo , esercitato dal dirigente per attuare le misure di sicurezza stabilite dall’ordinamento lavoristico, consiste nelle misure relative a informazione, formazione, attrezzature idonee, presidi di sicurezza e comunque ogni altra misura idonea utile a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Di conseguenza , la competenza del dirigente in quest’ambito si muove a 360° e le sue responsabilità afferiscono a tematiche numerose e cogenti, tali da non poter escludere questa figura dalle responsabilità precedentemente enunciate.

La Cassazione ha definito il Dirigente come colui che: “sia pure nell’osservanza delle direttive programmatiche ricevute dal datore di lavoro, ha comunque i poteri e quindi è in grado di imprimere un indirizzo ed un orientamento al governo complessivo dell’azienda e/o ad un suo ramo o settore autonomo, assumendo tutte le corrispondenti responsabilità di alto livello”(Cass. 2005 n. 19903).

La Cassazione, in un caso, ha efficacemente sottolineatoche “la veste di dirigente”

non comporta necessariamente poteri di spesa e fonda autonomamente la veste di garante per la sicurezza nell'ambito della sfera di responsabilità gestionale attribuita allo stesso dirigente. Tale ruolo è indipendente dalla delega, istituto che trova applicazione quando il datore di lavoro trasferisce su altro soggetto, in tutto o in parte, doveri e poteri (anche di spesa) che gli sono propri.

[Cassazione Penale, Sez. 4, 12 novembre 2008, n. 42136].

Da notare che la figura professionale del dirigente implica lo svolgimento di compiti coordinati e non già subordinati a quelli di altri dirigenti, di qualsiasi livello, i quali siano caratterizzati da significativa autonomia e poteri decisionali, che li differenzino qualitativamente da quelli affidati agli impiegati direttivi (Cass. Sez. Lavoro 19.07.07 n. 16015).

Nel corso di questo aggiornamento affronteremo i seguenti argomenti:

  1. Misure tecniche ed organizzative
  2. Organizzazione della prevenzione in Azienda:
    1. Attori
    2. Obblighi e responsabilità
    3. Compiti e relazioni
    4. Misure di prevenzione
  3. I DPI
  4. Motivare alla Sicurezza
  5. Sorveglianza Sanitaria
  6. Valutazione dei Rischi :
    1. Rischio Stress Lavoro Correlato
    2. Rischio CEM (Campi Elettromagnetici) recepimento della direttiva 2013/35/UE

Publication date:
29 August 2017

Applications deadline:
31 August 2027

Tag
DirigentiformazionesicurezzaFad
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